Scopelliti, si applica la legge Severino. Gli effetti dopo la sentenza di ieri

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Reggio Calabria | Gli effetti della "severino"

Scopelliti, si applica la legge Severino
Gli effetti dopo la sentenza di ieri

Ecco le norme che rendono incandidabile l'oramai ex presidente della Regione

di redazione

Giuseppe Scopelliti
Giuseppe Scopelliti

Al di là delle dimissioni da Governatore della Calabria, per Giuseppe Scopelliti c'é la "tagliola" della legge Severino a mettere un "freno" alla sua ascesa politica.

Ecco cosa dice la norma, a proposito degli amministatori colpito da una sentenza, anche non definitiva, esattamente l'art. 8 comma 1:

"Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c)..."

L'articolo 7 richiamato, dice testualmente:

Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale...".

Venerdì 28 marzo 2014

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